LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 25-02-1988
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 21
del 29 febbraio 1988
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  I Comuni, le Province e le Unità  sanitarie locali
( UUSSLL), con la collaborazione delle Organizzazioni e
Associazioni interessate, attuano, ognuno nell' ambito
delle proprie competenze, interventi per il controllo e la
tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo
e favorire la corretta convivenza uomo - animale
a tutela della salute pubblica e dell' ambiente.

 

 

ARTICOLO 2

 Competenze dei Comuni
 1.  Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge i Comuni gestiscono l' anagrafe canina e, singolarmente
o in forma associata, provvedono a:
  a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina,
nonchè  per la cattura dei cani randagi e vaganti;
  b) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee
strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei
cani;
  c) esercitare le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle
leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;
  d) promuovere l' informazione sugli obiettivi ed i contenuti
della presente legge nonchè , in particolare, sui criteri
che stanno alla base dell' accalappiamento, sul recapito
dei canili ove vengono condotti gli animali catturati
e sulle modalità  per effettuare il riscatto.

 

 

ARTICOLO 3

 Competenze delle Province
 1.  Le Province concorrono all' attuazione di quanto
previsto nella presente legge provvedendo a:
  a) coordinare l' azione dei Comuni per l' istituzione associata
di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione
canina, nonchè  per la cattura dei cani randagi e
vaganti;
  b) coordinare l' azione dei Comuni nella realizzazione
delle strutture per il ricovero dei cani;
  c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale
addetto ai servizi e strutture di cui ai punti a) e
b);
  d) attuare interventi per il controllo dei cani inselvatichiti
e di quelli randagi in ambiente silvestre, mediante
personale specificatamente specializzato;
  e) predisporre programmi d' informazione e educazione
volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto
degli animali;
  2.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
presso ogni Provincia, entro 60 giorni dall' entrata in
vigore della presente legge, è  istituito un Comitato provinciale
presieduto dal Presidente dell' Amministrazione
provinciale o da un suo delegato e formato da: un veterinario
designato da ciascuna delle UUSSLL della provincia,
un rappresentante designato da ciascuna Assemblea
delle associazioni dei Comuni di cui alla LR 29 agosto
1979, n. 28 e successive modificazioni, un rappresentante
designato da ciascuna Comunità  montana e un rappresentante
per ciascuna associazione e organizzazione
provinciali aventi finalità  zoofile, che ne facciano richiesta.
  Tale Comitato può  essere integrato da tecnici designati
dalla Provincia.

 

 

ARTICOLO 4

 Competenze delle UUSSLL.
 1.  Le Unità  sanitarie locali, mediante i propri Servizi
veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di
profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
  a) collaborano con i Comuni all' attuazione dell' anagrafe
canina;
  b) vigilano sull' attività  dei servizi per il controllo della
popolazione canina;
  c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero
dei cani, al fine di verificarne l' idoneità  igienico -
sanitaria;
  d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di
quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
  e) attuano gli opportuni accertamenti e indagini epidemiologiche
al fine di porre in essere adeguati interventi
di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
  f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull' osservanza
delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione
degli animali;
  g) collaborano con le Province nell' attuazione degli interventi
per il controllo in ambiente silvestre dei cani
inselvatichiti e di quelli randagi;
  h) partecipano all' attuazione dei programmi di informazione
e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo -
animale ed il rispetto degli animali.

 

 

ARTICOLO 5

 Anagrafe canina
 1.  In ogni Comune è  istituita, entro 180 giorni dalla
pubblicazione della presente legge, l' anagrafe dei cani.  I
Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione
degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro
stato segnaletico e delle generalità  del proprietario.

 

 

ARTICOLO 6

 Iscrizioni
 1.  I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri
animali all' anagrafe canina del Comune di residenza entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
  2.  I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento
entro tre mesi dalla nascita dell' animale o comunque
entro trenta giorni da quando ne vengono, a qualsiasi
titolo, in possesso.

 

 

ARTICOLO 7

 Norme per la identificazione
 1.  I Comuni, all' atto dell' iscrizione di un cane all'
anagrafe canina, assegnano all' animale un codice alfanumerico
di riconoscimento che contraddistingua in modo
specifico e senza duplicazione ciascun cane, dandone comunicazione
al proprietario.
  2.  I cani sono identificati con il codice di riconoscimento
mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna
della coscia destra.
  3.  Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi
veterinari delle UUSSLL o da veterinari liberi professionisti
e devono essere eseguite in modo indolore e tale
da non recare danno all' animale.  I caratteri devono risultare
chiari e leggibili.
  4.  Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le
procedure e i tempi per l' identificazione degli animali
mediante tatuaggio, sono stabiliti dalla Giunta regionale
con proprio provvedimento da emanarsi entro tre mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.  Tale provvedimento
dovrà  prevedere anche l' onere da porsi a carico
del proprietario per l' identificazione dei cani.

 

 

ARTICOLO 8

 Deroghe
 1.  Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' anagrafe
canina:
  a) i cani di proprietà  delle forze armate e dei corpi di pubblica
sicurezza;
  b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti
e strutture specificatamente autorizzati.
  2.  Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio
hanno, in ogni caso, l' obbligo di tenere un apposito registro
di carico e scarico degli animali e sono altresì  tenuti
a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza
degli acquirenti o destinatari.
  3.  Sono esentati dall' identificazione mediante tatuaggio
i cani già  tatuati per effetto dell' iscrizione ai libri genealogici
di razza.

 

 

ARTICOLO 9

 Casi di smarrimento o sottrazione
 1.  Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono
essere segnalati dal detentore, entro 3 giorni, al Comune
competente.  Il Comune trasmette la segnalazione ai Servizi
per il controllo della popolazione canina.

 

 

ARTICOLO 10

 Casi di cessione, morte e cambiamenti di residenza
 1.  I proprietari di cani sono tenuti a segnalare ai Comuni
interessati, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la
morte dell' animale, nonchè  eventuali cambiamenti della
propria residenza.  L' iscrizione del cane all' anagrafe canina
del Comune di nuova residenza del proprietario, non
comporta la modifica del codice di riconoscimento con il
quale il cane è  identificato.

 

 

ARTICOLO 11

 Casi di rinuncia alla proprietà
 1.  E' vietato a chiunque abbandonare i cani.  Nel caso di
cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà  di cani,
l' interessato è  tenuto a darne comunicazione al Comune
che dispone affinchè  siano trasferiti alle strutture di ricovero.
  2.  Sono equiparati all' abbandono il mancato ritiro nei
casi previsti al successivo art. 16 o la mancata rinuncia alla
proprietà .

 

 

ARTICOLO 12

 Servizi per il controllo della popolazione canina -
Istituzione e compiti
 1.  I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il
coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per il
controllo della popolazione canina.  Tali servizi operano
sotto la vigilanza dei Servizi veterinari delle UUSSLL
ed assolvono fra l' altro ai seguenti compiti:
  a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire
o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di
cani;
  b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire
o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque
di mancato rispetto del loro benessere;
  c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le
situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti
è  di rischio per la incolumità  dell' uomo e per
l' igiene pubblica;
  d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo
quanto previsto al successivo art. 14.

 

 

ARTICOLO 13

 Gestione dei servizi
 1.  I servizi per il controllo della popolazione canina sono
dotati di personale appositamente addestrato e delle
attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti loro
affidati.
  2.  Le spese per la gestione dei servizi in questione sono
a carico dei Comuni singoli o associati.
  3.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente
art. 12 i Comuni possono anche avvalersi, previo formale
incarico, di personale messo a disposizione, a titolo volontario
e gratuito, da organizzazioni e associazioni aventi
finalità  zoofile.

 

 

ARTICOLO 14

 Casi di cattura di cani
 1.  I servizi por il controllo della popolazione canina
provvedono alla cattura dei cani randagi.  Tali servizi
provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente
urbano e suburbano ed inoltre quando ricorrono i
casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria approvato
con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque
quando vi siano situazioni di rischio per la incolumità
dell' uomo e per l' igiene pubblica.
  2.  Nessuno al di fuori degli addetti ai servizi di cui al primo
comma può  procedere alla cattura di cani randagi, o
vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
  3.  Il Sindaco, inoltre, con provvedimento formale, ordina
la cattura dei cani detenuti o allevati in condizioni tali
da comprometterne il benessere o tali da non garantire la
pubblica sicurezza o l' igiene pubblica.
  4.  La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori.
  E' vietato l' uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè
l' uso di trappole che non consentano una rapida segnalazione
della presenza dell' animale catturato.
  5.  I cani catturati, qualora non sia possibile l' immediata
consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia,
presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 15.
  6.  Nei casi di infezione rabida previsti all' art. 91 del
 DPR 8 febbraio 1954, n. 320, il Sindaco può  autorizzare la
cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il
loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo forestale
dello Stato e degli altri agenti della Forza pubblica.

 

 

ARTICOLO 15

 Ricoveri e custodia dei cani
 1.  Spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata,
assicurare:
  a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi
previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e
comunque quando ricorrono esigenze sanitarie;
  b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati
per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari
o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
  c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è  possibile
la restituzione ai proprietari o l' affidamento ad
eventuali richiedenti.
  2.  Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai
Comune mediante apposite strutture.  Alla gestione di tali
strutture possono partecipare, previa formale convenzione,
associazioni e organizzazioni aventi finalità  zoofile.
  3.  L' azione dei Comuni è  coordinata dalle Province e a
tal fine i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3,
entro 60 giorni dal loro insediamento, definiscono le esigenze
strutturali ed organizzative sul territorio e indicano
gli interventi necessari.

 

 

ARTICOLO 16

 Modalità  di ricovero
 1.  I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente
trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia
temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte
dei veterinari addetti all' assistenza o da parte dei veterinari
delle UUSSLL Qualora si tratti di cani tatuati la
struttura di ricovero ne dà  immediato avviso al proprietario.
  2.  I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro
riconsegna ai proprietari o alla loro cessione ad eventuali
richiedenti.
  3.  I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine
massimo di 30 giorni;  trascorso tale periodo, gli animali
devono essere trasferiti nei reparti o strutture adibite
al ricovero permanente.
  4.  I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono
iscritti all' anagrafe e tatuati.
  5.  Nel caso di cessione va data contestuale comunicazione
al Comune di residenza del nuovo proprietario.
  6.  Le spese per il ricovero dei cani, nonchè  per gli eventuali
trattamenti sanitari di cui all' art. 18, sono a carico dei
proprietari sulla base di tariffe determinate dall' Ente gestore.

 

 

ARTICOLO 17

 Requisiti delle strutture
 1.  Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di
cui al precedente art. 15 devono essere costituite dai seguenti
reparti:
  a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei
cani soggetti ad osservazione sanitaria;
  b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia
temporanea;
  c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre
i termini previsti per la custodia temporanea.  Si
può  prescindere da tale reparto purchè  i cani destinati
al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo
di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di
ricovero, pubblica o privata, all' uopo formalmente
convenzionata.

 

 

ARTICOLO 18

 Norme igienico - sanitarie
 1.  Nelle strutture di ricovero per i cani, pubbliche o private,
devono essere assicurati il rispetto delle garanzie
igienico - sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
  2.  Nelle strutture di ricovero per i cani deve essere garantita
l' assistenza veterinaria, ivi compreso un servizio
permanente di guardia veterinaria che ha l' obbligo di intervenire
nei casi di urgenza per effettuare vaccinazioni,
soppressioni eutanasiche od interventi chirurgici o terapeutici.
  3.  I Servizi veterinari delle UUSSLL esercitano il controllo
sanitario sulle strutture di ricovero al fine di verificarne
la rispondenza igienico - sanitaria e svolgono altresì
le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia
veterinaria.

 

 

ARTICOLO 19

 Condizioni per la soppressione
 1.  I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia
alla proprietà , non devono essere soppressi, salvo i casi
di cui al successivo comma 3.
  2.  I cani catturati o comunque provenienti da strutture
di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
  3.  La soppressione dei cani, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, è  consentita
esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di
comprovata pericolosità .
  4.  Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico,
esclusivamente i medici veterinari.
  5.  E' comunque vietata la soppressione dei cani al di
fuori dei casi previsti dal presente articolo nonchè  dal
successivo art. 22.
  6.  Chi per errore o involontariamente uccide un cane
tatuato deve darne segnalazione entro cinque giorni al
Sindaco del Comune del territorio in cui è  avvenuto il
fatto.

 

 

ARTICOLO 20

 Limitazione delle nascite
 1.  I Servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali, su proposta
delle associazioni di volontariato e con il consenso
dei proprietari o detentori, predispongono interventi
preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione
canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei
presidi veterinari privati convenzionati.
  2.  La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è
effettuata previa anestesia se la natura dell' intervento lo
richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità  ed
effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità
sessuale dell' animale.  Gli interventi sono eseguiti esclusivamente
da medici veterinari.

 

 

ARTICOLO 21

 Vigilanza contro il maltrattamento degli animali
 1.  I Comuni e le UUSSLL esercitano le funzioni di vigilanza
sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in
materia di protezione degli animali.
  2.  Per l' esercizio delle funzioni di cui al primo comma i
Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione
canina e della eventuale collaborazione delle
organizzazioni e associazioni aventi finalità  zoofile, secondo
le modalità  di cui al precedente art. 13.

 

 

ARTICOLO 22

 Cani inselvatichiti - Interventi
 1.  Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai
Comitati di cui al precedente art. 3, attuano interventi per
la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero
dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre.
  Quando la presenza dei cani inselvatichiti e di
quelli randagi in ambiente silvestre assume carattere di
comprovata pericolosità  per l' uomo, per la fauna selvatica
e per il patrimonio zootecnico, è  possibile ricorrere ad
abbattimenti attuati in modo mirato.  Gli interventi di cui
al presente articolo sono attuati mediante personale specificamente
specializzato e addestrato.

 

 

ARTICOLO 23

 Contributi
 1.  Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, alle imprese
agricole e zootecniche sono concessi contributi a titolo
di risarcimento per la perdita comprovata di animali
causata da cani inselvatichiti o da altri animali predatori.
  2.  La misura del contributo e le modalità  per l' erogazione
sono definite su proposta della Giunta regionale con
provvedimento del Consiglio regionale da emanarsi entro
tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 24

 Aggiornamento e formazione del personale
 1.  Le Province, d' intesa con i Comuni, le UUSSLL e le
Organizzazioni zoofile, con il coordinamento della Regione,
organizzano corsi di istruzione e aggiornamento
per il personale addetto ai servizi per il controllo della
popolazione canina, per gli addetti alle strutture di ricovero
e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente
silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.

 

 

ARTICOLO 25

 Partecipazione dei privati
 1.  I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati
dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione
di associazioni o gruppi aventi finalità  zoofile, previa
stipulazione di apposite convenzioni.
  2.  I Comuni possono prevedere l' introito di contributi
volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità
della presente legge.

 

ARTICOLO 26

 Applicabilità  ai felini
 1.  Le norme di cui alla presente legge, fatta eccezione
per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono
estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

 

ARTICOLO 27

 Sanzioni
 1.  Per l' inosservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  a) da Lire 20.000 a Lire 90.000 per violazioni di cui agli
artt. 6, 9, 10 e per la mancata segnalazione di cui al sesto
comma dell' art. 19;
  b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 per violazioni di cui all'
art. 11 e al quarto comma dell' art. 14;
  c) da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per violazioni di cui
all' art. 19, commi da 1 a 5;
  d) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per violazioni delle
garanzie igienico - sanitarie di cui al primo comma dell'
art. 18;
  e) da Lire 300.000 a Lire 3.000.000 per violazioni dell'
obbligo di assicurare la tutela del benessere degli animali
di cui al primo comma dell' art. 18.
  2.  Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente
sono riscossi dai Comuni e acquisiti ai relativi bilanci
con destinazione alle finalità  della presente legge.
  3.  Gli importi delle sanzioni di cui al primo comma, lettera
d) spettano alle Unità  sanitarie locali.

 

 

ARTICOLO 28

 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge provvedono i Comuni, le Province e le UUSSLL,
ciascuno per la parte di propria competenza.
  2.  Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di
ricovero per cani e gatti, al servizio di più  Comuni, la
Giunta regionale è  autorizzata a corrsipondere contributi
fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta.
  3.  Agli oneri di cui al comma precedente, nonchè  a
quelli in applicazione del precedente art. 23, l' Amministrazione
regionale fa fronte con l' istituzione di appositi
capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilità  in sede di approvazione
della legge finanziaria regionale adottata in
coincidenza con l' approvazione della legge annuale di bilancio
o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell' artº
13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
 Bologna, 25 febbraio 1988